Art. 2.
(Composizione dell'Ordine).

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da sei membri.
      3. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.